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vendere cannabis light nei distributori automatici
Redazione

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La vendita di Cannabis light nei distributori automatici

Nessun divieto sussiste in Italia per quanto riguarda la vendita di Cannabis light nei distributori automatici. Si possono quindi vendere sia le infiorescenze, sia gli altri prodotti derivanti dalla Canapa.

Anche se la legge (n. 242/2016) non lo prevede espressamente, non vi è alcun divieto di vendita ai minori; tuttavia è consigliabile non farlo e, a tal fine, la macchina automatica dovrà avere apposito lettore di codice fiscale o di tessera sanitaria.

Anche per la vendita di fiori nei distributori automatici si dovranno rispettare i limiti di cui alla Legge n. 242/2016 in tema di THC, in tema di produzioni da sementi certificate ed inoltre si dovrà specificare che gli unici utilizzi possibili sono quelli di cui alla legge medesima, ovvero quello tecnico, scientifico, ornamentale, sperimentale ecc. esclusa la possibilità di inalazione o combustione.

Va ricordato che in base alla Legge n. 242/2016 il THC non può essere superiore allo 0,2/0,6% di THC.

Dal punto di vista amministrativo occorre effettuare la “segnalazione certificata di inizio attività” – c.d. SCIA -, pratica questa che deve essere presentata presso l’ufficio delle attività produttive (“SUAP”) del Comune ove si va ad installare il distributore.

La vendita di alcolici a base di Cannabis nei distributori automatici

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Come vendere cannabis light nei distributori automatici

Per vendere gli alcolici, come birre o liquori, occorre essere in possesso dell’attestato “SAB” – Somministrazione di Alimenti e Bevande – (ex “REC”).

La legge fa divieto di metterli in vendita negli orari notturni dalle ore 24,00 alle ore 07,00, mentre nella restante parte della giornata il distributore potrà erogarli.

Per gli esercizi che invece siano già autorizzati a vendere ed a far consumare le bevande in loco, l’erogazione tramite apparecchio automatico potrà avvenire in qualsiasi momento della giornata. Fermo restando che, in ogni caso, la vendita non può avvenire in favore dei minorenni, degli infermi o delle persone che si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità.

Questo in linea generale. Tuttavia, va segnalato che tale normativa di carattere nazionale può essere integrata o modificata da quella regionale: vi sono infatti Regioni che vietano in toto la vendita di alcolici a mezzo di distributori a prescindere da fasce orarie (questo è il caso ad esempio della della Regione Marche – cfr.: art. 22, L.R. n. 27/2009 del 10 Novembre 2009).

Quindi, ricapitolando, a certe categorie di persone l’erogazione è sempre vietata, per tutti gli altri il divieto sussiste in orario notturno dalle ore 24,00 alle ore 07,00, a meno che la vendita non sia sempre vietata dalla legge regionale.

Chi non rispetta le fasce orarie verrà sanzionato con la multa da € 5.000 ad € 30.000, oltre che con la confisca della merce. Altre sanzioni sono poi previste per il caso di vendita a minori o infermi:
L’art. 689, comma 1-bis del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, prevede anch’esso una specifica sanzione per l’ipotesi di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone che appaiano affette da malattie di mente o in manifeste condizioni di deficienza psichica attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, con ciò ammettendo la somministrazione e la vendita negli altri casi” (così: Risoluzione n. 374572 del 29 novembre 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, che riporta il contenuto letterale della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18-10-2016).

E’ quindi obbligatorio che il distributore che eroga alcolici sia dotato di congegni che consentano la lettura dei documenti identificativi.

E’ poi vietata la somministrazione di bevande sfuse, ove il locale non sia munito della licenza di somministrazione di cui all’art. 86 del R.D. n. 73/1931 del 18.06.2018 e successive modifiche (c.d. art. 86 TULPP).

Vendita di prodotti alimentari

Lecita è anche la vendita di prodotti alimentari, come piadine, caramelle, muffin ecc.. Anche in questo caso occorre essere in possesso dell’attestato “SAB” come già visto per le bevande.

I vantaggi della vendita a mezzo di distributori automatici

La vendita tramite di distributori automatici presenta dei vantaggi rispetto a quella effettuata a mezzo del classico negozio in quanto i costi di gestione sono di molto inferiori, sotto molti aspetti, tra cui quelli per il canone di affitto – è sufficiente disporre di un locale di piccola metratura – e quelli per il personale, assente nei distributori. Il distributore può inoltre essere utile per captare quella clientela che preferisce effettuare acquisti in anonimato.

Per il resto, anche per la vendita effettuata a mezzo di distributori automatici valgono le stesse regole previste per la vendita nei negozi, tra le quali anche quella per cui vi è l’obbligo di conservare almeno per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti, nonché tutte le certificazioni comprese quelle in tema di THC e quelle riguardanti la semente da cui proviene l’infiorescenza.

Legittima la vendita di Cannabis light a mezzo dei distributori automatici

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