Tra i negozianti vi sono dei dubbi circa il fatto se sia possibile o meno vendere tisane alla Canapa, al punto che molti per non rischiare decidono di non metterle tra gli scaffali del proprio punto vendita.
E sì perché ci sono stati dei casi, peraltro sporadici, in cui sono state comminate delle multe per gli esercenti che le avevano poste in vendita. Vediamo come stanno le cose.
La legge in Italia nulla dice sulle tisane in particolare.
In base al testo della Legge n. 242/2016 sembrerebbe essere ammessa la produzione di alimenti – e dunque anche di tisane – con l’utilizzo di fiori anche se contenenti THC (a condizione che siano rispettati i limiti di legge). Infatti, l’articolo 5 della 242 statuiva (e statuisce) che entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa 242/2016 il Ministero della Salute con decreto avrebbe dovuto stabilire il livello massimo di THC ammesso negli alimenti. Il problema è che ad oggi tale decreto non è ancora stato emanato, per cui sul tema vi sono delle incertezze.
Quanto sin quì detto vale però solo con riguardo ai fiori ma non anche rispetto alle altre parti della pianta, come foglie o semi. Occorre quindi trattare la materia effettuando la distinzione che segue.
Tisane fatte con le foglie di Cannabis
Per queste non vi dovrebbe essere alcun problea, ed al riguardo va segnalato che la maggior parte dei produttori realizzano le tisane proprio con questa parte della pianta, dopo averle essiccate.
Tisane fatte con semi e derivati
Sul punto si può ritenere la piena legittimità dell’infuso, posto che la Legge 242 specifica chiaramente che è possibile realizzare alimenti e farine con l’utilizzo dei semi. Fermo restando che ove sia posta in vendita come alimento, è necessario che siano rispettate anche le norme previste in materia di alimenti, come stabilito dall’articolo 2, punto 2, della Legge n. 242/2016.
Tisane fatte con infiorescenze di Cannabis
Come già detto all’inzio sul punto vi è un vuoto normativo. Gli operatori sul tema sono quindi divisi. C’è chi pensa che vendere tisane con fiori possa integrare il reato di vendita di alimenti pericolosi (anche se ad oggi non vi sono mai state condanne di questo tipo). Alcuni ritengono che se il fiore non contiene THC, non dovrebbe esserci alcun divieto. Secondo altri invece vi sarebbe un vuoto normativo che ne legittima la produzione, con il solo obbligo del rispetto dei limiti di 0,5 / 0,6% di THC.
Andando in rete si trova chi pensa di aggirare il problema mettendo in vendita le tisane non come tali ma come, ad esempio, “prodotti tecnici” non ad uso alimentare: in questo caso secondo loro la multa non dovrebbe operare. (1)
Ed infatti vi sono svariati rivenditori che operano in questo modo, non chiamandole tisane, ma prodotti ad uso tecnico o collezionistico. Tali rivenditori suggeriscono di non riportare la data di scadenza né di indicare il lotto di produzione. Ovviamente anche in questi casi vanno rispettati i limiti di THC di cui alla Legge 242 e quelli di cui al DPR n. 309/1990 (rispettivamente 0,6% e 0,5%). (1)
Se invece le si pone in vendita come tisane come detto potrebbero essere contestati degli illeciti per aver messo in circolazione alimenti ritenuti non sicuri. In ogni caso è auspicabile sul punto l’intervento del Legislatore che fissi i limiti di THC che possono essere contenuti negli alimenti.
Quali effetti può dare la tisana alla Canapa?
Vari articoli e video online riportano che coloro che utilizzano infusi alla Canapa ottengono un effetto di rilassamento, posto che al basso contenuto di THC corrisponde un alto contenuto di CBD, principio attivo questo che secondo molti avrebbe effetti benefici sull’organismo. (1)
Per quanto riguarda la preparazione, alcuni video suggeriscono la bollitura in acqua per alcuni minuti (c’è chi dice intorno ai 10, chi fino a 40 minuti), e di aggiungere latte intero ed eventualmente del miele come dolcificante. (1)