Ancora una volta ci troviamo a dover commentare provvedimenti delle autorità che mettono i bastoni fra le ruote a chi nel nostro Paese cerca di svolgere la propria attività imprenditoriale dopo – magari – aver investito i risparmi di una vita: questa volta è il caso delle ordinanze sindacali che fanno divieto ai negozi di Cannabis legale di operare nelle vicinanze di scuole, come accaduto a Campobasso dove il Sindaco nei primi giorni di Agosto del 2018 ha emanato un’ordinanza che stabilisce il divieto di operare nelle vicinanze di scuole, strutture ospedaliere, luoghi di culto, impianti sportivi, stazioni dei treni e degli autobus.
Pur nel rispetto delle autorità, la cui buona fede peraltro in questo caso è evidente, non possiamo non ribadire con fermezza i seguenti concetti:
– la Cannabis light non è “droga”, ed anzi è la legge stessa che ne consente la produzione e la conseguente utilizzazione messa in vendita;
– tutti i rivenditori evitano di vendere ai minori;
– l’apertura di nuove attività commerciali – e più in generale la creazione di nuovi business – andrebbe incentivata e non ostacolata.
Detto questo, coloro che hanno già aperto possono stare tranquilli: le ordinanze dei Sindaci non hanno infatti efficacia retroattiva, vale a dire che costoro potranno continuare ad esercitare l’attività, anche se si trovassero nelle vicinanze delle scuole o delle altre strutture ritenute sensibili. Tali ordinanze si applicano quindi solamente alle nuove aperture.
La “retroattività” degli atti amministrativi – quali sono le ordinanze dei Sindaci – opera infatti solo quando vi sia un vantaggio per il destinatario del provvedimento o quando vi sia una sentenza a stabilirla: fattispecie queste insussistenti rispetto ai negozi di Cannabis già avviati.
Qualora, in virtù di tali provvedimenti sindacali, le autorità dovessero (illegittimamente) disporre la chiusura di attività già avviate, i titolari potranno ricorrere al Tribunale amministrativo (“T.A.R.”) contro la decisione richiedendo in via anticipatoria l’emissione da parte del Tribunale di un provvedimento di immediata sospensione del provvedimento di chiusura, al fine di tutelare la prosecuzione dell’attività.