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Redazione

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Il CBD nei prodotti cosmetici: cosa dice la legge

Il CBD nei prodotti cosmetici

Uno dei più importanti trend affermatisi di recente nel mondo della cosmesi è quello dei prodotti realizzati con la Canapa. Questo grazie alle sue riconosciute proprietà idratanti, antibatteriche, antiage (l’olio di Canapa è infatti capace di rallentare l’invecchiamento), antinfiammatorie, antiossidanti; benefiche contro le dermatiti, contro le scottature ecc..

Peraltro in base alla normativa europea (e nazionale) non tutte le parti del vegetale sono utilizzabili in cosmesi ma solamente: gli estratti e l’olio derivante dai semi (spremuti a freddo); il CBD  purchè non derivante dal fiore. Quest’ultimo – ovvero il fiore – non è invece utilizzabile.

Quindi in linea teorica il CBD è utilizzabile nei prodotti cosmetici.

Tuttavia, considerando che, come detto, in base alla legislazione europea (1) il CBD derivante dal fiore non è utilizzabile, e posto che il CBD si trova in via quasi esclusiva nel fiore, chi lo impiega non ha altra scelta che quella di utilizzare quello sintetico, ricavabile tramite processo chimico.

Questo infatti è quello che statuisce il database della Commisione europea sul punto (“Cosing” – Cosmetic Ingredient Database): ”

Cannabidiol (CBD) as such, irrespective of its source, is not listed in the Schedules of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. However, it shall be prohibited from use in cosmetic products (II/306), if it is prepared as an extract or tincture or resin of Cannabis in accordance with the Single Convention. Please note that national legislations on controlled substances may also apply“.

Tradotto in italiano vuol dire che seppure il CBD non sia considerato come prodotto stupefacente, esso deve essere vietato nei prodotti cosmetici, ove derivante come estratto, tintura o resina della Cannabis.

Il CBD sintetico comunque è molto simile a quello di derivazione naturale, l’unica differenza è che non vi saranno nè terpeni nè cannabinoidi ma solo sostanze di derivazione non organica.

Alla luce di quanto sopra, la scelta della nostra azienda è quella di non utilizzare il CBD nei prodotti che andiamo a realizzare, proprio perchè vogliamo un prodotto il più naturale possibile. Detto questo non ci sentiamo di stigmatizzare coloro i quali ne fanno uso.

Ovviamente non condividiamo affatto la normativa europea e nazionale esistente in materia che fa divieto di utilizzare il CBD di estrazione naturale nella cosmesi, posto che:

  • il CBD è un elemento straordinario per il benessere della persona, ha molti effetti benefici e nessun effetto collaterale finora riconosciuto;
  • il CBD – segnatamente quello derivante dal fiore – non è uno stupefacente ed il THC non è presente se non in quantità trascurabili e comunque ben al di sotto della soglia penale.

Auspichiamo quindi un dibattito serio ed urgente da parte del Legislatore europeo e nazionale sul punto perchè molti possono ricavare effetti benefici dal cannabidiolo, e perchè questo potrebbe dare un ulteriore impulso occupazionale al settore della produzione della Canapa.

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Nota 1: Reg. CE n. 1223/2009; Direttiva 76/768/EEC – Direttiva sui cosmetici; Cosmetic Ingredient Database – “Cosing” – database della Commissione europea; Decisione 2016/257/EC.

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